Amministrazione Trasparente
Dlgs 33/2013 - Articolo 26, comma 1 - Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
L'ente non eroga, nel periodo di riferimento, sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, di importo superiore a €1.000 per singolo atto, né ha istituito programmi di concessione discrezionale che richiedano la previa pubblicazione di criteri e modalità ai sensi dell'art. 26, c. 1, D.Lgs. 33/2013.
L'obbligo di cui all'art. 26, c. 1, D.Lgs. 33/2013 è pertanto non applicabile all'ente per assenza del presupposto sostanziale.
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